Accordo Valido fino al 13 GENNAIO 2023
Ai sensi dell’art. 136 del C.d.S. possono richiedere la conversione della patente di guida solo coloro che ne erano già titolari prima di acquisire la residenza in Italia.
E’ possibile effettuare la conversione senza esami solo ai titolari di patente brasiliana residenti in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda. Coloro che sono residenti in Italia da più di quattro anni, potranno ottenere il rilascio della patente italiana per conversione, solo dopo aver sostenuto con esito positivo gli esami di revisione patente.
Possono essere convertite esclusivamente le patenti NON PROVVISORIE E IN CORSO DI VALIDITA’ i cui modelli risultano allegati all’accordo
Si rilasciano per conversione solo patenti valide per le categorie A e B anche se la patente di cui è richiesta la conversione è valida per altre categorie.
Non possono essere convertite patenti ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.
N.B. IL RILASCIO DEL DOCUMENTO DI GUIDA E’ SUBORDINATO ALL’ESITO POSITIVO DELLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI CHE SARA’ EFFETTUATA DA QUESTO UFFICIO PRESSO LE COMPETENTI AUTORITA’ BRASILIANE AI SENSI DELL’ART. 8 DELL’ACCORDO